|
Revisione
ed integrazione dello Statuto approvato ad unanimità dalla
Commissione nella seduta del 12/10/2000
STATUTO
del Comune di Termoli
TITOLO
I
Principi Generali
Art.
1 - Lo Statuto
1.
Lo statuto costituisce l'ordinamento della Comunità e detta le
disposizioni di principio cui debbono attenersi gli organi di governo
dell'ente e le relative strutture organizzative. (inizio)
Art.
2 - Il Comune
1. Il Comune di Termoli è Ente autonomo nell'ambito dei
principi fissati dalle leggi dello Stato e dalle norme del presente
Statuto.
2. Esercita ed organizza funzioni proprie e funzioni attribuite o
delegate dalle leggi statali e regionali; tali funzioni, secondo il
principio di sussidiarietà possono essere adeguatamente
esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
3. Valorizza le tradizioni, promuove lo sviluppo morale, sociale,
economico e civile della Comunità persegue fini di rappresentanza
e tutela degli interessi ed esigenze della stessa in tutte le sedi. (inizio)
Art.
3 - Cooperazione istituzionale
1.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e nei programmi della Regione Molise, nel rispetto della
reciproca autonomia, anche mediante studi e proposte.
2. Coopera, nelle forme e per le materie previste dalla legge, alla
gestione delle attività e dei servizi, unicamente alla Provincia
e ad altri Enti locali, mediante convenzioni o, per specifici progetti,
con accordi di programma.
3. Il Comune, nell'ambito delle leggi, promuove iniziative e partecipa
ad attività internazionali. (inizio)
Art.
4 - Stemma e Gonfalone
1.
Lo Stemma comunale è quello storico, rappresentato da una
torre, che insiste su due scogli nel mare.
2. Il Gonfalone comunale ha la stessa effigie dello Stemma.
3. Il giallo ed il rosso, in bande orizzontali sono i colori
tradizionali del Comune.
4. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma, anche
da parte di Enti o di associazioni operanti nel territorio comunale. (inizio)
TITOLO
II
La comunità e la partecipazione
CAPO
I - Il cittadino
Art.
5 - Il cittadino singolo ed associato.
1. Il Comune pone a fondamento della sua attività la Persona,
singola o associata, come portatrice di valori morali e civici.
2.
Sono favorite le iniziative dei singoli e delle associazioni volte al
conseguimento di fini umanitari, sociali e civili.
3. Il Comune
promuove attività nel campo della tutela dei minori, degli
anziani, delle persone socialmente più deboli, onde garantire la
pari dignità.
4. Tutela la
società familiare, agevolandone i compiti di mutuo sostegno, di
istruzione e di educazione
(inizio)
Art. 6
- Decentramento funzionale
1. è
facoltà del comune attuare il decentramento dei propri uffici e
servizi per:
a. migliorare
l'efficienza dei servizi anche attraverso una distribuzione nel
territorio che ne faciliti l'accesso da parte dei cittadini;
b. soddisfare le
esigenze dei cittadini, in particolare di coloro che, per ragioni di
carattere psico-fisico, sociale ed economico, versano in
condizioni di disagio;
c. valorizzare
il carattere storico delle differenti zone di cui si compone il
territorio comunale;
d. potenziare la
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
e. garantire ed
assicurare la trasparenza amministrativa.
(inizio)
Art. 7
- Onorificenze e benemerenze
1. Il Comune
conferisce, secondo le norme e le modalità dei regolamento titoli
di onorificenza e benemerenza a cittadini che hanno onorato il nome
della città.
(inizio)
CAPO
II -
La partecipazione
Art.
8 -
Consultazioni
1. Per la
valorizzazione della partecipazione dei cittadini al governo della
comunità l'ente si avvale delle associazioni legalmente
costituite sul territorio, organizzate, anche su base di quartiere,
nonché di consulte i cui compiti ed il funzionamento sono stabiliti da
specifico regolamento.
2. E' costituito
un Albo comunale delle associazioni locali, nel quale sono inserite le
associazioni di cui al comma precedente che abbiano presentato bilancio
delle attività svolte nell'anno precedente.
3. L'albo
è aggiornato annualmente.
4. La
concessione di contributi comunali alle associazioni locali, di cui al
comma 1, finalizzati al sostegno di specifiche attività o
progetti, è subordinata alla predeterminazione, da parte del
Consiglio comunale, dei criteri generali e delle modalità cui
l'amministrazione comunale intende attenersi.
5. Il Comune si
avvale di tecniche di comunicazione, quali sondaggi, interviste,
inchieste, per sviluppare i rapporti consultivi con la cittadinanza.
(inizio)
Art. 9
- Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini,
possono rivolgere agli organi comunali istanze per ragioni di interesse
collettivo.
2. Le
Associazioni di cittadini possono inoltrare agli organi comunali
petizioni su argomenti di interesse generale per la Comunità.
3.
Gli elettori e le associazioni possono presentare proposte di
provvedimenti, purché sottoscritte da un numero di elettori non
inferiore all'1% del corpo elettorale, riferito al 31 Dicembre
dell'anno precedente.
4. Le istanze, petizioni e proposte sono trasmesse ai gruppi ed alle
competenti commissioni consiliari.
5. Gli organi comunali competenti deliberano, nei successivi 60 giorni.
6. Il regolamento disciplina le modalità per l'esercizio di tali
diritti. (inizio)
Art.
10 -
Referendum
consultivo
1.
E' ammesso referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza
locale:
a)
quando esso sia deliberato a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri
assegnati al Comune;
b)
quando vi sia richiesta da parte di 1/10 degli elettori del Comune,
riferiti al 31 Dicembre dell'anno precedente;
2.
Il referendum non è ammesso nelle seguenti materie:
a)
revisione dello Statuto;
b)
tributi e bilancio;
c)
espropriazioni per pubblica utilità;
d)
designazioni e nomine;
e)
atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
3.
Il comitato promotore del referendum deposita presso il segretario
comunale, unicamente al quesito referendario, una proposta di
provvedimento amministrativo che il Sindaco sottopone, entro 90 giorni
dal deposito, all'esame del Consiglio comunale.
4.
La proposta accolta esaurisce l'iniziativa referendaria.
5.
La raccolta delle firme si deve espletare entro 30 giorni dal deposito
della proposta di provvedimento.
6.
Il referendum si svolge nel semestre successivo a quello della
deliberazione.
7.
Ove il referendum abbia avuto esito favorevole la Giunta Comunale, entro
30 giorni dalla votazione, sottopone al Consiglio un provvedimento
avente per oggetto il quesito referendario.
8.
Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano
già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.
9. Il regolamento definisce le modalità ed i termini per
l'instaurazione e l'espletamento del relativo procedimento.
(inizio)
Art.
11 - Partecipazione al procedimento
1.
Il Comune informa dell'avvio del procedimento i cittadini nei cui
confronti lo stesso è destinato a produrre effetti, comunicando:
a) il funzionario responsabile;
b) l'oggetto;
c) le altre modalità per avere notizie del suo svolgimento e per
prendere visione degli atti.
2. I soggetti pubblici e privati e le associazioni portatrici di
interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento,
anche con richiesta di audizione nelle forme previste dal regolamento. (inizio)
Art. 12 - Diritto di accesso
1.
Tutti gli atti del Comune sono pubblici e chiunque ha diritto di
prenderne visione e di estrarne copia secondo le modalità
stabilite dalla legge e dal regolamento, fatti salvi l'esigenza di
tutela della riservatezza delle persone o il pregiudizio per l'interesse
dell'ente.
2. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni ed alle
strutture dell'Ente nelle forme previste dal Regolamento.
(inizio)
Art.
13 - Azioni
positive per la realizzazione della parità tra i sessi
1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne,
rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e
politica delle donne
nell'Amministrazione
e nella città.
2.
A tal fine - anche sulla base dei principi di cui alle leggi 10
aprile 1991, n. 125, 25 marzo 1993, n.81, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni e integrazioni - il Comune adotta piani
di azioni positive volte, tra l'altro, a:
a)
operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera
delle donne nel mondo del lavoro;
b)
promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne
nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare
la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori
tecnologicamente avanzati;
c)
definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le
attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari
opportunità, indicare requisiti che non comprendano
implicitamente alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;
d)
assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle
donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali, secondo
quanto stabilito dall'art.61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29;
e)
adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e
sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne con particolare
attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
f)
prevedere misure di sostegno intese
a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e
professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro
e dei servizi sociali.
3.
per consentire una reale parità uomini-donne, verranno
istituiti presso i singoli enti, con la partecipazione delle
organizzazioni sindacali, appositi comitati per la pari opportunità
che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità e relazionino, almeno una volta l'anno, sulle
condizioni oggettive in cui si trovino le lavoratrici rispetto alle
retribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento, ai nuovi ingressi. (inizio)
Art. 14 - Nomine, principio della pari opportunità
1.
Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio debbano nominare o designare,
più rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni, è
assicurata la presenza di uomini e
di donne. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte
operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al
principio di pari opportunità.
2. Con
regolamento, sono stabilite le modalità per un'adeguata pubblicità
preventiva dell'incarico da ricoprire per garantire un effettivo
controllo partecipativo degli appartenenti alla Comunità
cittadina e consentire la
presentazione di
candidature da pare di qualunque soggetto.
3. Nel nominare i componenti i responsabili degli uffici e dei servizi
nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna, il Sindaco promuove la presenza di uomini e
di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al
principio di pari opportunità.
(inizio)
Art.
15 Diritti, Assistenza ed integrazione delle persone con handicap
1. Il Comune
promuove forme di collaborazione con altri Comune e l'azienda sanitaria
locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti
dalla L. 104/92, nel quadro della normativa regionale, dando priorità
agli interventi di riqualificazione, riordino e potenziamento dei
servizi esistenti.
2. Allo scopo di
conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone con
handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero
operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un
comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei
servizi medesimi.
(inizio)
Art.
16 Difensore civico
1. l'Amministrazione istituisce l'ufficio del Difensore Civico.
2. il difensore
civico è garante della imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione comunale in quanto organo di tutela e difesa degli
appartenenti alla comunità cittadina ed espressione della
democrazia civica e
municipale.
3. L'ufficio del
difensore civico è istituito al fine di:
a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di
provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque
irregolarmente compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni di cui all'articolo 17, commi 38 e 39
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai
regolamenti del Comune.
4. Il Difensore
civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini in attuazione del T.U. N. 267 del 18/0812000, della L. 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa,
abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti
degli appartenenti alla Comunità cittadina.
6. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale a
scrutinio segreto fra persone che diano garanzia di comprovata
competenza giuridico- amministrativa, di imparzialità ed
indipendenza di giudizio con il voto favorevole di almeno 415 del
componenti del consiglio. Qualora nessun candidato ottenga tale
maggioranza si procede entro 10 giorni ad una seconda votazione nella
quale è sufficiente per l'elezione una maggioranza dei 213 dei
componenti del consiglio. Nel caso in cui nessun candidato abbia
ottenuto tale maggioranza, si procederà,
con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio,
al ballottaggio fra i due candidati più votati nell'ultima
votazione. al termine della votazione di ballottaggio sarà
proclamato eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti e,
in caso di parità, il più anziano di età. Il
Difensore civico dura in carica tre anni e non è immediatamente
rieleggibile.
7.
La scelta dei candidati verrà effettuata a seguito di avviso
pubblico.
8. Con regolamento verranno determinati:
a)
I requisiti soggettivi e le cause di incompatibilità;
b) Le modalità di presentazione delle candidature;
c) L'organizzazione dell'ufficio;
d)
Le cause di cessazione dall'incarico;
e) Le indennità spettanti.
9.
II Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, può proporre
a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende
pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di
convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie
competenze nei loro confronti. Il Difensore Civico coordina la propria
attività con il Difensore Civico della Regione Molise, anche al
fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli
appartenenti alla Comunità cittadina nell'ambito delle unità
sanitarie locali.
(inizio)
TITOLO
III
Organizzazione Istituzionale
CAPO
I - Il Consigliere comunale
Art.
17 - Organi del Comune
1.
Gli Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco.
(inizio)
Art.
18 - Il Consigliere comunale
1.
Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità.
2. Il Consigliere ha diritto di iniziativa e proposta su ogni questione dì
competenza del Consiglio, ivi compresa l'attività del collegio
dei Revisori dei conti.
3.
Le dimissioni del consigliere sono presentate al consiglio comunale
presso l'ufficio della Presidenza del consiglio. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata
dal consiglio la relativa surrogazione.
4.
la mancata partecipazione del consigliere, senza giustificati motivi,
alla sessione ordinaria di un intero anno, determina la decadenza dalla
carica dello stesso. il presidente previa contestazione, invita il
consigliere a fornire le cause giustificative ed inserisce la proposta
di delibera di decadenza, nell'ordine del giorno nelle sedute successive
al verificarsi della stessa. la decadenza è deliberata a
maggioranza assoluta dal consiglio, al quale il presidente da lettura
dell'eventuale risposta del consigliere.
5.
Al Consigliere compete un gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute degli organi collegiali del Comune. L'ammontare del gettone
è determinato dalla legge.
6.
E' data facoltà ai consiglieri che ne facciano richiesta di
trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione.
7.
II Consigliere potrà, altresì, optare per la percezione
del 50% di ciascuna indennità.
8.
II regime di indennità di funzione ed i casi di detrazioni
dall'indennità per le assenze non giustificate dalle sedute degli
organi collegiali sono disciplinate da regolamento.
9.
L'indennità di funzione e le detrazioni sono determinate da
delibera di consiglio comunale.
(inizio)
Art.
19 - Pubblicità delle spese elettorali
I
candidati alle elezioni del consiglio comunale entro 15 giorni dalla
proclamazione degli eletti, devono presentare il rendiconto delle spese
sostenute per la campagna elettorale, qualora queste superino il tetto
di £ 5.000.000 (Euro 2582.2844). (inizio)
Art.
20 - Il Consigliere anziano
1.
II consigliere anziano è colui che nella consultazione elettorale
ha ottenuto la maggior cifra individuale - costituita dai voti di
lista congiuntamente a quelli di preferenza - ad esclusione del
sindaco eletto e dei candidati alla carica di sindaco.
2.
A parità di voti è il maggiore in età.
(inizio)
Art.
21 - I Gruppi consiliari
1.
I Consiglieri comunali si riuniscono in gruppi.
2.
La composizione, le funzioni e l'organizzazione dei gruppi e della
conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.
(inizio)
Art.
22 - Funzioni e competenze
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo che attraverso gli atti fondamentali individua
gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei
strumenti. Nello svolgimento della propria attività il Consiglio
è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. Il
Consiglio dispone di adeguate risorse finanziarie da fissarsi
annualmente con il bilancio di previsione, nonché di adeguata struttura
organizzativa, la cui gestione viene disciplinata con apposito
regolamento.
2. IL Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali:
a)
gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti ad esso
attribuiti dalla legge, i criteri generali per la disciplina
dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché delle linee
programmatiche di mandato;
b)
i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori
pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i
pareri da rendere nelle dette materie;
c)
le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la
costituzione e la modificazione di forme associative;
d)
l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e)
l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di
istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi,
la partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)
gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)
la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali
del Consiglio e i prestiti obbligazionari;
i)
le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l)
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli
appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti
fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e
che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri
funzionari;
m)
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché
la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
n)
la definizione degli indirizzi per i provvedimenti da adottarsi dal
Sindaco in ordine al coordinamento e riorganizzazione degli orari di
esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici.
3.
In armonia con le previsioni del precedente comma, il Consiglio delibera
inoltre:
a)
il ricorso a referendum consultivo e altre forme di consultazione della
popolazione come previsto dal regolamento apposito;
b)
i criteri generali cui l'amministrazione deve attenersi nella
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari,
vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e
privati;
c)
ogni altro atto, anche non denominato regolamento, che predetermini i
modi e le condizioni della successiva attività consiliare nonché
degli atti derivanti da modificazioni ed integrazioni dell'art. 32 legge
142/1990.
4. Il Consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmatiche del
sindaco. le modalità di tale partecipazione riguardano la
definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle
linee programmatiche e sono disciplinate da apposito regolamento.
esercita, inoltre, poteri di controllo politico amministrativo
sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei
servizi pubblici locali giovandosi della collaborazione del collegio dei
revisori dei conti e delle strutture addette al controllo economico
della gestione. (inizio)
Art. 23 - Convocazioni (Consiglio)
1. Il Consiglio comunale è convocato con avvisi scritti, notificati
al domicilio indicato dai consiglieri.
2.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione
di cui al comma 1 ed ogni altra comunicazione ufficiale.
(inizio)
Art.
24 - Il Presidente del Consiglio
1.
Il Consiglio comunale nella prima seduta, immediatamente dopo la
convalida degli eletti, procede con votazioni separate all'elezione del
presidente dei consiglio e del vicepresidente del consiglio. Il
Presidente ed il vicepresidente del consiglio non possono appartenere
allo stesso schieramento politico.
2.
Vengono eletti a tali funzioni i consiglieri che ottengono la
maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
3.
Con la stessa maggioranza, su proposta motivata presentata almeno da 1/5
dei consiglieri in carica, il consiglio dispone la revoca del
presidente. La revoca del presidente comporta automaticamente la
decadenza dall'incarico anche del vice presidente.
4.
In caso di parità per le rispettive cariche si procede senza
interruzione ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che
abbiano ottenuto il maggior numero dì voti. Ove anche la
votazione di ballottaggio dia risultato di parità, viene
proclamato eletto il consigliere più anziano di età.
5.
La presidenza del consiglio, in caso di assenza o impedimento del
presidente, è assunta dal vicepresidente nominato; in caso di
contemporanea assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere
anziano.
6.
Le modalità di costituzione e di organizzazione dell'ufficio
della presidenza del consiglio sono fissate con il regolamento del
consiglio. (inizio)
Art.
25 - Le commissioni consiliari
1.
Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio si avvale
di commissioni permanenti costituite nel suo seno.
2.
Possono essere anche istituite commissioni speciali in rapporto a
necessità emergenti.
4.
Le commissioni sono composte in modo da rappresentare, con criterio dì
proporzionalità, tutte le forze politiche presenti nel consiglio.
5.
la presidenza delle commissioni di controllo garanzia dovrà
essere attribuita ad un componente della minoranza.
6.
I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
(inizio)
Capo
III - La Giunta Comunale
Art.
26 - Composizione della Giunta
1. La Giunta
è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e fino a
sette assessori.
(inizio)
Art.
27 - Elezione della Giunta
1. La Giunta è nominata dal Sindaco che
promuove la presenza di entrambi i sessi e ne da' comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. 2. Tra i
componenti che formano la giunta il Sindaco nomina un Vicesindaco. 3. La
comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e la proposta
degli indirizzi generali di governo da sottoporre alla discussione e
all'approvazione del Consiglio sono depositate presso il Segretario
comunale almeno 24 ore prima dello svolgimento della prima seduta
successiva alle elezioni. 4. I requisiti per la nomina a componente
della Giunta sono fissate dalla legge.
(inizio)
Art.
28 - Organizzazione della Giunta
1.
L'attività della Giunta
è collegiale.
2. Le riunioni della Giunta sono convocato e presiedute dal Sindaco e le
deliberazioni adottate sono assunte con l'intervento della maggioranza
dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di
parità di voti prevale il voto del Sindaco.
3. li Vice sindaco sostituisce il Sindaco e ne svolge le funzioni nei
casi di assenza o impedimento.
4. Le seduta della Giunta non sono pubbliche.
(inizio)
Art.
29 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta
collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. A tal fine:
a) compie gli atti amministrativi rientranti nella propria competenza;
b) attua gli indirizzi generali dettati dal Consiglio e
svolge attività
propositive di impulso nei confronti dello stesso;
c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
(inizio)
CAPO
IV - Il Sindaco
Art. 30 - Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione dal
Comune. Egli rappresenta legalmente il Comune e sovrintende al
funzionamento dei servizi e dagli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Oltre le funzioni attribuitagli dalla legge, il Sindaco:
a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento di tutta l'attività
amministrativa del Comune;
b) ha poteri di delega delle sue attribuzioni o funzioni ad uno o
più assessori nonché, per singole materie, specifiche
attribuzioni ai singoli assessori;
c) ha facoltà di attività surrogatoria in caso di ritardo
o incompletezza nell'adozione degli atti di gestione da parte dei
dirigenti;
d) emette provvedimenti di occupazione di urgenza a d'esproprio;
e) si presenta in giudizio per conto del Comune;
f) ha facoltà di delegare al segretario dell'Ente ad ai dirigenti
l'adozione di atti a rilevanza esterna di cui è titolare per
legge o per il presente Statuto;
g) convoca i comizi, elettorali per i referendum comunali e costituisce
l'ufficio per le elezioni;
h)
presiede la Commissione per il commercio su aree pubbliche;
i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi del Consiglio
Comunale e della regione, gli orari degli esercizi e dei servizi
pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati sul territorio dei Comune;
l) nomina i componenti del nucleo di valutazione in applicazione dei
criteri di cui al successivo art. 40 comma 3, lett. a;
m)
adotta le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti;
n)
informa la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con
esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati
nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i
competenti organi statali, regionali e provinciali nonché le
associazioni di volontariato.
(inizio)
TITOLO
IV
Attività ed organizzazione
amministrativa
CAPO
I - Principi generali
Art.
31 - Principi e criteri generali
1.
Il Comune informa l'attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di programmazione e di separazione tra i
compiti di indirizzo e controllo e quelli di gestione amministrativa,
tecnica e contabile.
2. Criteri essenziali dell'organizzazione sono l'autonomia la
funzionalità, e l'economicità della gestione secondo i
principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale e garantisce ad esso l'effettivo esercizio
dei diritti sindacali.
(inizio)
Art.
32 - Norme fondamentali per l'organizzazione
1.
Nel rispetto dei principi e dei criteri fissati nel precedente articolo,
l'organizzazione favorisce la metodologia del lavoro di gruppo e si
articola, tenendo conto delle risultanze degli accordi nazionali di
lavoro, in più livelli di responsabilità, che prevedano:
a) una struttura organizzativa che sovrintende, coordina e controlla
l'azione amministrativa o tecnica specifica, al fine dei conseguimento
dell'obiettivo generale (settore);
b) una struttura, di secondo livello, che elabora, istruisce e
concretizza l'azione amministrativa, finalizzata alla gestione di
materie omogenee (servizio);
c) un organismo operativo di terzo livello, che assicura gestione
ed esecuzione specifica (unità operativa);
d) un organismo di collaborazione, che finalizza l'attività in
provvedimenti ed atti a rilevanza esterna o interna (ufficio).
2. A tali strutture fondamentali sono affiancate, di norma, delle unità
organizzative indipendenti caratterizzate da compiti e funzioni
specializzate (legale, studi, unità di progetto ed altro) e quale
organo ausiliario consultivo interno, il consiglio di direzione, per la
pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa.
3. La dotazione organica del personale, le modalità per la
costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di impiego dei
dipendenti del Comune sono disciplinati dalla vigente normativa in
materia di pubblico impiego, dal contratto collettivo nazionale di
lavoro e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
(inizio)
CAPO
II - La dirigenza
Art.
33 - Il Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario titolare. Lo stato giuridico ed economico del
Segretario è regolato dalla legge e dai contratti collettivi
nazionali.
2. Il Segretario è nominato dal Sindaco, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo nazionale, da cui dipende funzionalmente, e la nomina
ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca
con provvedimento motivato, nei casi e con le modalità previste
dalla legge.
3. Alla scadenza del mandato, il Segretario continua ad esercitare le
proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
4. Il Segretario
svolge le funzioni previste dalla legge nel rispetto delle direttive
impartite dal Sindaco ed in particolare:
a) riceve la comunicazione di nomina della giunta e la proposta degli
indirizzi generali di governo
b) riceve le dimissioni del Sindaco;
c) trasmette al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo Consiliari ed ai
Presidenti delle Commissioni Consiliari l'elenco delle deliberazioni
della Giunta e delle determine dirigenziali;
d) riceve le richieste di invio al Co.Re.Co. delle delibere della Giunta
comunale;
e) attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta
pubblicazione degli atti ed appone il visto di esecutività alle
deliberazioni;
f) sottoscrive i verbali delle sedute, degli organi rappresentativi;
g) invia gli atti deliberativi al controllo;
h) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
i) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività qualora il Sindaco non provveda alla nomina
del Direttore Generale;
l)
può svolgere le funzioni del Direttore Generale in base ad
apposito provvedimento dei Sindaco.
(inizio)
Art.
34 - I dirigenti comunali
1.
I dirigenti del Comune assolvono ai compiti loro demandati dalle norme
di legge.
2. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzione
dirigenziale secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal
regolamento.
3. Spetta ad essi, tra l'altro:
a) adottare i provvedimenti per l'accettazione e lo svincolo delle
cauzioni;
b) autorizzare lo sgravio ed i rimborsi delle quote indebite di tributi,
tasse e contributi;
c) contestare gli addebiti e concludere i provvedimenti disciplinari che
terminano con il richiamo scritto o la censura; negli altri casi
provvede l'Ufficio del personale su segnalazione del dirigente;
d) provvedere agli atti di gestione finanziaria attinenti al budget di
settore deliberato e formalmente assegnato;
e) adottare i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie, nel rispetto degli atti
normativi, regolamentari e di indirizzo vigenti. In caso di assenza dei
dirigente titolare le funzioni
sono esercitate da dirigente di settore affine designato dal Sindaco.
3. Gli atti
assunti dal segretario e dai dirigenti nell'esercizio delle loro
attribuzioni sono immediatamente eseguibile, previa apposizione del
visto di regolarità contabile, e pubblicati all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni.
(inizio)
Art.
35 - Il controllo di gestione
Il Comune attua
forme di controllo interno alla gestione, al fine di valutare
l'efficacia e l'efficienza delle attività comunali.
(inizio)
CAPO
III - La gestione economica
Art.
36 - Demanio e patrimonio
1.
Il Comune ha
proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2.
L'acquisizione, la conservazione, l'inventariazione e la gestione dello
stesso sono regolate dalle norme del regolamento di contabilità
generale ed amministrazione del patrimonio.
(inizio)
Art.
37 - Contabilità, bilancio e controllo gestione
1. L'ordinamento
finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.
Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale:
a) individuando
i servizi da sottoporre a contabilità economica;
b) definendo i controlli periodici da effettuarsi da parte dei
dirigenti;
c) sottoponendo al Consiglio entro il 30 Settembre di ogni anno
finanziario, apposito rapporto economico sulla gestione comunale nel suo
complesso.
3. Il rapporto
è inviato al Collegio dei revisori del conto.
4. Le ulteriori
norme, modalità e procedure relative alla gestione finanziaria
dell'Ente, sono previste dal regolamento.
(inizio)
Art.
38 - Formazione dei contratti e rogito
1. II
procedimento di formazione dei contratti è disciplinato da
apposito regolamento.
2. Al rogito dei
contratti deliberati dall'Ente provvede il Segretario comunale secondo
le norme vigenti.
(inizio)
CAPO IV
- l revisori del conto
Art. 39 - Compiti e funzioni
1. I revisori
del conto svolgono i compiti loro assegnati dalla legge osservando il
principio della collegialità.
2. I casi di
ineleggibilità e di decadenze dall'incarico sono quelli previsti
dagli artt. 2399 e seguenti del c.c. e dall’art. 236 del T.U. del
D.L-vo n.267/2000.
3. l revisori
sono soggetti a revoca solo per inadempimento.
4. Le riunioni e
le deliberazioni del collegio sono regolate dall'art. 2404 del c.c.,
commi 1, 2 e 4. Il collegio redige processo verbale di ogni seduta,
nonché relazione trimestrale che viene trasmessa al Presidente del
Consiglio perché ne dia comunicazione nella prima seduta utile di
consiglio comunale. Il registro dei verbali e le relazioni trimestrali
sono depositate presso l'ufficio del Segretario comunale.
5.
Nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento di
contabilità, il Collegio dei Revisori provvede, altresì, a
stilare una relazione tecnico contabile, da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale, a corredo del bilancio di previsione e di eventuali
provvedimenti di assestamento del bilancio in corso di esercizio. Con la
relazione il Collegio esprime valutazioni e suggerisce eventualmente
soluzioni e proposte.
(inizio)
TITOLO
V
I Servizi comunali
Art.
40 - Gestione dei servizi
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi istituzionali nelle
forme e con le modalità previste e consentite dalla legge.
2. Le delibere istitutive indicano le finalità, regolano
l'organizzazione ed il finanziamento degli stessi, assicurando che la
gestione sia conforme agli indirizzi fissati e rispetti criteri di
efficienza, efficacia ed economicità.
3. La nomina o la designazione dei rappresentanti dei Comune e lo dei
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni sono effettuate dal
Sindaco nel rispetto dei seguenti criteri di indirizzo:
a) proposta di una o più terne da parte del Presidente dei
Consiglio, sentiti i capi gruppo consiliari, entro 15 giorni dalla
richiesta del Sindaco; in carenza il Sindaco procede autonomamente
dandone comunicazione al Presidente;
b) possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale;
c) possesso di competenza professionale specifica dimostrata attraverso
curriculum significativo;
d) nei casi di nomina in rappresentanza del Consiglio Comunale, questa
non potrà eccedere la durata in carica dei Consiglio stesso.
(inizio)
Art.
41 - Vigilanza e controllo
1. Spetta alla Giunta la vigilanza sugli Enti a partecipazione comunale.
2. I rappresentanti del Comune presentano dettagliata relazione annuale
sulla situazione dell'Ente o società in cui operano.
(inizio)
TITOLO
VI
Atti regolamentari e disposizioni finali
Art.
42 - Procedimento di formazione dei regolamenti
1. L'iniziativa per la formazione dei Regolamenti comunali spetta al
Sindaco, alla Giunta comunale ed alle Commissioni Consiliari competenti
per materia.
2. Il Regolamento, adottato e divenuto esecutivo ai sensi di legge,
è depositato nella Segreteria del Comune, previo avviso al
pubblico ed entra in vigore 15 giorni dopo il deposito.
(inizio)
Art.
43 - Revisioni dello Statuto
1. Non sono ammesse proposte di revisione allo Statuto se non decorso un
anno dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Ogni successiva iniziativa di revisione statutaria non può
essere riproposta se non trascorso un anno dalla deliberazione del
Consiglio che ne ha respinto la proposta o modificato il contenuto.
3. Sono fatti salvi i casi di innovazione legislativa.
4. Lo Statuto
entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio dell'Ente.
(inizio)
Art. 44 -
Disposizioni transitorie e di rinvio
1. I Regolamenti previsti dalle norme dello statuto sono adottati nel
termine di un anno dalla esecutività dello stesso.
2. Nelle more dell'approvazione di tali regolamenti sono mantenute in
vigore le norme regolamentari vigenti in quanto compatibili con le norme
dello Statuto.
3. Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla
legislazione vigente in materia di Ordinamento ed organizzazione degli
Enti locali, ed alle norme dalla stessa richiamate.
(inizio)
Art. 45 -
Festa dello Statuto
1. Ogni anno, nella ricorrenza dell'approvazione, è celebrata
la "festa dello Statuto". In tale occasione sono promosse
manifestazioni di alto significato civico.
(inizio)
municipio
|